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Decreto Ministero Economia e Finanze 29
novembre 2002 Limitazione agli impegni e all'emissione dei titoli di pagamento per le Amministrazioni centrali dello Stato nonché riduzione delle spese di funzionamento per gli enti ed organismi pubblici non territoriali
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, recante misure urgenti per
il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica;
Visto l'atto di indirizzo adottato con il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 29 novembre 2002, con il quale, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sono stati definiti i criteri di carattere generale
per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi
all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;
Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 1 del citato decreto-legge n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246,
secondo cui il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con
proprio decreto la limitazione all'assunzione di impegni di spesa e
all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro
limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le
dotazioni di bilancio;
Visto, altresì, il successivo comma 4, il quale dispone che con il medesimo
decreto può essere disposta la riduzione delle spese di funzionamento degli
enti ed organismi pubblici non territoriali, ad eccezione degli organi
costituzionali, previste nei rispettivi bilanci e che il maggior avanzo
derivante da tali riduzioni è reso
indisponibile fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e
delle finanze;
Sentiti i Ministri vigilanti sugli enti ed organismi pubblici non
territoriali;
Considerato che ricorrono tutte le condizioni che legittimano l'esercizio
delle potestà indicate nei richiamati commi 3 e 4 dell'art. 1;
Decreta:
Art. 1.
Limitazioni agli impegni e
all'emissione di titoli di pagamento
per le Amministrazioni dello
Stato
1. Gli impegni di spesa da assumere sulle dotazioni di bilancio
delle Amministrazioni statali per l'esercizio 2002, devono essere contenuti
nel limite dell'85% degli stanziamenti di competenza delle unità previsionali
di base (allegato 1).
2. L'emissione di titoli di pagamento da parte delle
Amministrazioni statali per il medesimo esercizio deve essere contenuta nel
limite dell'85% delle dotazioni di cassa delle unità previsionali di base (allegato
2).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle
spese indicate nel quarto periodo del comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge
6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
ottobre 2002, n. 246, ivi comprese le dotazioni di bilancio relative ai
trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria.
4. Le quote non impegnabili e quelle non utilizzabili ai fini
dell'emissione dei titoli di pagamento, conseguenti all'attuazione dei commi 1
e 2, sono imputate proporzionalmente alle disponibilità presentate dai
capitoli di ciascuna unità previsionale di base. Nel caso in cui non risultino
sufficienti disponibilità in talune unità previsionali di base, si procede ad
un corrispondente proporzionale recupero a carico delle altre unità
previsionali di base del medesimo stato di previsione.
5. Previo assenso del Ministro dell'economia e delle finanze, le
Amministrazioni statali possono escludere, in tutto o parte, altre spese dalle
limitazioni di cui ai commi 1 e 2, fornendo adeguata compensazione che
assicuri il mantenimento dei limiti complessivi prefissati. Resta ferma, per
le Amministrazioni, la facoltà di ricorso alle procedure di compensazione tra
capitoli consentita dalle disposizioni vigenti.
Art. 2.
Riduzione delle spese di
funzionamento per gli enti
ed organismi pubblici non
territoriali 1.
Relativamente agli enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano
una contabilità anche finanziaria, gli stanziamenti delle spese previsti nel
bilancio 2002, riferiti alla categoria dei beni di consumo e dei servizi, sono
ridotti nella misura del 15%. 2. Per
gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilità esclusivamente
civilistica, i costi della produzione, indicati nell'art. 2425 del codice
civile, comma 1, lettera b), numeri 6, 7 e 8, previsti nei rispettivi budgets
2002, concernenti i beni di consumo
e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 15 %. 3.
Relativamente alle aziende sanitarie, alle aziende ospedaliere ed agli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, che adottano la
contabilità economico-patrimoniale improntata ai principi del codice civile -
ferma restando la misura della riduzione di cui al comma 2 - anziché alle
spese di funzionamento, si fa riferimento ai costi della produzione come
individuati nell'allegato prospetto (allegato 3) previsti nei rispettivi
budgets. 4. Gli avanzi derivanti dalle predette riduzioni sono evidenziati per gli enti di cui al comma 1 nella tabella dimostrativa del risultato di amministrazione nella parte vincolata e per gli enti di cui ai commi 2 e 3 in apposito fondo di accantonamento da iscrivere nel passivo della situazione patrimoniale.
Il Ministro: Tremonti Allegato 1
Allegato 2
Roma, 7 dicembre 2002
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