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DECRETO LEGISLATIVO 30
marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche
(G.U. 9 maggio 2001, n. 106 -
s.o. n. 112)
Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Finalità ed ambito di
applicazione
(Art. 1 del d.lgs n. 29 del
1993, come modificato dall'art. 1del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le disposizioni
del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i
rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e
delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della
Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei
corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche
mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa
complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di
finanza pubblica; e) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo
professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici
ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del
lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono
tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole
di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le
Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni,
le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e
locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario
nazionale.
3. Le disposizioni
del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si
attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi
ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed
integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e
per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica.
Art. 2 - Fonti
(Art. 2, commi da 1 a 3 del
d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 2 del d.lgs n. 546
del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs n. 80 del 1998)
1. Le
amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati
da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti
organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di
organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza
e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le
dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai
seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A
tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei
programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a
specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni
operative e gestionali da assumersi ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di
comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi
informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione
amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per
l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per
ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con
le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche
dei Paesi dell'Unione europea.
2. I rapporti di
lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati
dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e
dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve
le diverse disposizioni contenute nel presente decreto Eventuali
disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline
dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere
derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte
derogata non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga
espressamente in senso contrario.
3. I rapporti
individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I
contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità
previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali
devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2.
L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente
mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante
contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti
amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da
contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal
relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in
godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai
contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano
le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.
Art. 3 - Personale in regime dì diritto
pubblico
(Art. 2, commi 4 e 5 del
d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 2 del d.lgs n.546 del 1993
e successivamente modificati dall'art. 2, comma 2 del d.lgs n. 80 del
1998)
1. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3,
rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il
personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della
carriera diplomatica e della carriera prefettizia nonché i dipendenti
degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate
dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive
modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287.
2. Il rapporto di
impiego dei professori e dei ricercatori universitari resta disciplinato
dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica
disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi
della autonomia universitaria di cui all'articolo 33 della Costituzione ed
agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive
modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
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