Legge 3 maggio 1999, n. 124
(in GU del 10 maggio 1999, n. 107)

……………………………………………………….

Art. 5.

.....................................................................................

"1-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento θ svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonchθ degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati.";