|
Legge 16 gennaio 2003, n. 3 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione................................................................ Art. 7. (Disposizioni in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni) 1. Dopo l’articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente: «Art. 34-bis. - (Disposizioni in materia di mobilità del personale). – 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall’articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonchè, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste. 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento
della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all’articolo
34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad
assegnare il personale collocato in disponibilità ai sensi degli
articoli 33 e 34, ovvero interessato ai processi di mobilità previsti
dalle leggi e dai contratti collettivi. Le predette strutture regionali
e provinciali, accertata l’assenza negli appositi elenchi di personale
da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso,
comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni inviate dalle
stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della
predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle
amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito
nell’elenco previsto dall’articolo 34, comma 2, nonchè collocato in
disponibilità in forza di specifiche disposizioni normative. 2. All’articolo 17, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, dopo le parole: «legge 19 maggio 1986, n. 224,» sono inserite le seguenti: «nonchè del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,». 3. All’articolo 18, comma 9, secondo periodo, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465,
dopo le parole: «per le amministrazioni statali» sono inserite le
seguenti: «e per gli uffici territoriali del Governo».
|