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Commissione cultura
camera - 17 dicembre
2009
ALLEGATO 1
Schema di decreto del
Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la
revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei
licei. (atto n. 132).
NUOVA PROPOSTA DI PARERE
DEL RELATORE
La Commissione VII (Cultura,
scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica
recante regolamento concernente la revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (atto n. 132);
considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo,
avviata con la cosiddetta Riforma Moratti - di cui alla legge 28
marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 -, è
stata proposta all'esame del Parlamento dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;
tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni
informali di rappresentanti delle associazioni di categoria, della
Cabina di regia sui nuovi licei e di esperti svolte dalla
Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12,
17 e 24 novembre 2009;
preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29
ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;
premesso che va ribadita la centralità formativa della metodologia
dell'alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità
offerte dall'apprendistato fino al terzo livello (dottorati);
considerato che appare condivisibile la scelta di prevedere nel
primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di
istruzione generale rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti
obbligatori di indirizzo;
tenuto conto che la disciplina prevista dalla riforma esplica i suoi
effetti con riduzione di orario per le classi già avviate;
apprezzato il richiamo all'applicazione dell'Allegato A del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con
le seguenti condizioni:
1) si ritiene necessario prevedere l'avvio della riforma a partire
dal primo anno del ciclo scolastico e non dal primo e secondo anno,
come attualmente previsto;
2) appare, altresì, necessario rafforzare ulteriormente l'obbligo di
istruzione e l'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in
funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle
scelte degli studenti;
3) si considera necessario svolgere una accurata verifica dei quadri
orari allegati e una migliore scansione dei due bienni, al fine di
contemperare obbligo di istruzione, diritto dovere all'istruzione,
possibile reversibilità delle scelte compiute dagli studenti ai fini
del successo formativo. In particolare, occorre valutare
l'opportunità di introdurre le scienze naturali nel primo biennio di
tutti i licei e di rafforzare ulteriormente, ove necessario, la
matematica e la lingua straniera con la necessaria caratterizzazione
data dalle materie di indirizzo;
4) si ritiene altresì necessario, rispetto all'articolazione dei
quadri orari e dei profili in uscita, delineare con maggiore
nettezza il percorso di studi del liceo delle scienze umane, inclusa
la relativa opzione economico sociale, con riferimento alle
discipline caratterizzanti e ad un necessario rafforzamento
dell'area giuridica ed economica;
5) con riferimento al liceo scientifico,
l'opzione scientifico-tecnologica, così come formulata, anche dal
punto di vista nominale, sembra per molti aspetti sovrapponibile
all'analoga offerta formativa dell'istruzione tecnica: si reputa
pertanto necessario modificarne la denominazione in opzione
scientifico-informatica e tener conto delle sperimentazioni del PNI,
pur con i necessari aggiornamenti;
6) risulta altresì necessario procedere ad una ricognizione puntuale
del rapporto tra profili e quadri orari, per verificare puntualmente
la loro congruenza, anche a seguito delle verifiche di cui alle
condizioni n. 2 e 3 del presente parere;
7) si rende necessario inoltre rafforzare, per quanto riguarda il
liceo musicale e coreutico, il monte ore destinato alle discipline
storiche di indirizzo, quali storia della musica e storia della
danza, al fine di meglio garantire una solida preparazione
culturale;
8) sempre con riferimento al liceo musicale e coreutico, nelle more
del processo di attuazione della legge n. 508 del 1999 e del
riordino del settore, appare necessario privilegiare la scelta di
attivazione delle sezioni previste dall'articolo 13, comma 6, dello
schema di decreto attraverso lo strumento della convenzione tra
licei ed istituzioni dell'Afam consentito dall'articolo 2, comma 8,
lettera g), della medesima legge 508/1999. Ciò, al fine di
tutelare la tradizione di eccellenza degli studi musicali e
coreutici, integrandola con la tradizione liceale, e di tutelare la
possibilità di accesso all'Alta formazione artistica, musicale e
coreutica;
9) si ritiene inoltre necessario verificare la possibilità di
superare, senza oneri aggiuntivi, il limite posto di 40 sezioni
musicali e 10 sezioni coreutiche;
10) con riferimento al liceo artistico, si ritiene necessario
separare i sub-indirizzi attualmente raggruppati negli indirizzi
arti figurative, architettura e ambiente, design, audiovisivo e
multimediale, grafica, scenografia anche al fine di preservare i
passaggi tra vecchio e nuovo ordinamento e alla luce della
trasformazione degli istituti d'arte in licei artistici, anche
tenendo conto dell'esigenza di riconoscere per gli istituti d'arte
la possibilità di confluenza negli istituti professionali per
l'industria e l'artigianato;
11) all'articolo 3, comma 3, appare necessario considerare anche la
riorganizzazione delle sezioni liceali a indirizzo sportivo;
12) si ritiene infine necessario modulare la tabella di confluenza
di cui all'allegato I, in modo da chiarire la confluenza dei
percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti.
e
con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 10, comma 6, si ritiene altresì opportuno utilizzare
l'espressione «diploma di laurea conseguito in uno Stato dell'Unione
europea» invece che «titolo di laurea comunitario»;
2) all'articolo 11, comma 1, sarebbe inoltre opportuno sostituire le
parole «dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5,
del medesimo decreto legge» con le parole «e dal Decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122»;
3) all'articolo 13, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di
chiarire gli eventuali termini per la presentazione di proposte
alternative e le modalità di eventuale formalizzazione delle stesse,
ove accolte, rispetto al quadro di corrispondenza di cui
all'allegato L;
4) al comma 10 del medesimo articolo 13, si ritiene opportuno
esplicitare inoltre a chi fa capo l'emanazione del decreto
ministeriale previsto;
5) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti
in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile,
un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e
quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione;
6) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare dettagliatamente
il quadro orario conseguente all'applicazione della disciplina di
cui all'articolo 13, rispetto all'ordinamento previgente;
7) si valuti infine l'opportunità di consentire l'utilizzo della
quota dell'autonomia nei limiti dell'organico assegnato e altresì di
definire il concetto di flessibilità, in modo distinto da quello
dell'autonomia per esplicitare meglio gli strumenti a disposizione
delle istituzioni scolastiche, anche ai fini di corrispondere alle
esigenze degli studenti e del territorio.
Si richiama, infine, l'attenzione
sulla corretta indicazione di alcuni riferimenti normativi e di
alcuni riferimenti interni. In particolare:
1) all'articolo 2, comma 3, il riferimento corretto è all'articolo
13, comma 11, lettera a), e non all'articolo 13, comma 9,
lettera a);
2) all'articolo 12, comma 2, il riferimento corretto è alle
indicazioni relative agli obiettivi di apprendimento di cui
all'articolo 13, comma 11, lettera a) e non al comma 10 del
medesimo articolo;
3) al comma 6 dell'articolo 13 il riferimento corretto è al
«decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154» e non al «decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 186»;
4) al comma 9 dell'articolo 13, il riferimento corretto è alla
«legge 20 maggio 1982, n. 270» e non alla «legge 20 maggio 1981, n.
270».
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