Commissione cultura camera - 17 dicembre 2009

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei. (atto n. 132).

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (atto n. 132);
considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti - di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 -, è stata proposta all'esame del Parlamento dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;
tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria, della Cabina di regia sui nuovi licei e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;
preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;
premesso che va ribadita la centralità formativa della metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità offerte dall'apprendistato fino al terzo livello (dottorati);
considerato che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo;
tenuto conto che la disciplina prevista dalla riforma esplica i suoi effetti con riduzione di orario per le classi già avviate;
apprezzato il richiamo all'applicazione dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) si ritiene necessario prevedere l'avvio della riforma a partire dal primo anno del ciclo scolastico e non dal primo e secondo anno, come attualmente previsto;
2) appare, altresì, necessario rafforzare ulteriormente l'obbligo di istruzione e l'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;
3) si considera necessario svolgere una accurata verifica dei quadri orari allegati e una migliore scansione dei due bienni, al fine di contemperare obbligo di istruzione, diritto dovere all'istruzione, possibile reversibilità delle scelte compiute dagli studenti ai fini del successo formativo. In particolare, occorre valutare l'opportunità di introdurre le scienze naturali nel primo biennio di tutti i licei e di rafforzare ulteriormente, ove necessario, la matematica e la lingua straniera con la necessaria caratterizzazione data dalle materie di indirizzo;
4) si ritiene altresì necessario, rispetto all'articolazione dei quadri orari e dei profili in uscita, delineare con maggiore nettezza il percorso di studi del liceo delle scienze umane, inclusa la relativa opzione economico sociale, con riferimento alle discipline caratterizzanti e ad un necessario rafforzamento dell'area giuridica ed economica;
5) con riferimento al liceo scientifico, l'opzione scientifico-tecnologica, così come formulata, anche dal punto di vista nominale, sembra per molti aspetti sovrapponibile all'analoga offerta formativa dell'istruzione tecnica: si reputa pertanto necessario modificarne la denominazione in opzione scientifico-informatica e tener conto delle sperimentazioni del PNI, pur con i necessari aggiornamenti;
6) risulta altresì necessario procedere ad una ricognizione puntuale del rapporto tra profili e quadri orari, per verificare puntualmente la loro congruenza, anche a seguito delle verifiche di cui alle condizioni n. 2 e 3 del presente parere;
7) si rende necessario inoltre rafforzare, per quanto riguarda il liceo musicale e coreutico, il monte ore destinato alle discipline storiche di indirizzo, quali storia della musica e storia della danza, al fine di meglio garantire una solida preparazione culturale;
8) sempre con riferimento al liceo musicale e coreutico, nelle more del processo di attuazione della legge n. 508 del 1999 e del riordino del settore, appare necessario privilegiare la scelta di attivazione delle sezioni previste dall'articolo 13, comma 6, dello schema di decreto attraverso lo strumento della convenzione tra licei ed istituzioni dell'Afam consentito dall'articolo 2, comma 8, lettera g), della medesima legge 508/1999. Ciò, al fine di tutelare la tradizione di eccellenza degli studi musicali e coreutici, integrandola con la tradizione liceale, e di tutelare la possibilità di accesso all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
9) si ritiene inoltre necessario verificare la possibilità di superare, senza oneri aggiuntivi, il limite posto di 40 sezioni musicali e 10 sezioni coreutiche;
10) con riferimento al liceo artistico, si ritiene necessario separare i sub-indirizzi attualmente raggruppati negli indirizzi arti figurative, architettura e ambiente, design, audiovisivo e multimediale, grafica, scenografia anche al fine di preservare i passaggi tra vecchio e nuovo ordinamento e alla luce della trasformazione degli istituti d'arte in licei artistici, anche tenendo conto dell'esigenza di riconoscere per gli istituti d'arte la possibilità di confluenza negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato;
11) all'articolo 3, comma 3, appare necessario considerare anche la riorganizzazione delle sezioni liceali a indirizzo sportivo;
12) si ritiene infine necessario modulare la tabella di confluenza di cui all'allegato I, in modo da chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti.

e con le seguenti osservazioni:
1) all'articolo 10, comma 6, si ritiene altresì opportuno utilizzare l'espressione «diploma di laurea conseguito in uno Stato dell'Unione europea» invece che «titolo di laurea comunitario»;
2) all'articolo 11, comma 1, sarebbe inoltre opportuno sostituire le parole «dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge» con le parole «e dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122»;
3) all'articolo 13, comma 5, valuti il Governo l'opportunità di chiarire gli eventuali termini per la presentazione di proposte alternative e le modalità di eventuale formalizzazione delle stesse, ove accolte, rispetto al quadro di corrispondenza di cui all'allegato L;
4) al comma 10 del medesimo articolo 13, si ritiene opportuno esplicitare inoltre a chi fa capo l'emanazione del decreto ministeriale previsto;
5) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
6) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare dettagliatamente il quadro orario conseguente all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 13, rispetto all'ordinamento previgente;
7) si valuti infine l'opportunità di consentire l'utilizzo della quota dell'autonomia nei limiti dell'organico assegnato e altresì di definire il concetto di flessibilità, in modo distinto da quello dell'autonomia per esplicitare meglio gli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche, anche ai fini di corrispondere alle esigenze degli studenti e del territorio.

Si richiama, infine, l'attenzione sulla corretta indicazione di alcuni riferimenti normativi e di alcuni riferimenti interni. In particolare:
1) all'articolo 2, comma 3, il riferimento corretto è all'articolo 13, comma 11, lettera a), e non all'articolo 13, comma 9, lettera a);
2) all'articolo 12, comma 2, il riferimento corretto è alle indicazioni relative agli obiettivi di apprendimento di cui all'articolo 13, comma 11, lettera a) e non al comma 10 del medesimo articolo;
3) al comma 6 dell'articolo 13 il riferimento corretto è al «decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154» e non al «decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 186»;
4) al comma 9 dell'articolo 13, il riferimento corretto è alla «legge 20 maggio 1982, n. 270» e non alla «legge 20 maggio 1981, n. 270».