|
Commissione cultura
camera - 17 dicembre
2009
ALLEGATO 2
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
regolamento concernente norme sul riordino degli
istituti tecnici.
(Atto n. 133).
NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica
recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti
tecnici (atto n. 133);
considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo,
avviata con la cosiddetta Riforma Moratti - di cui alla legge 28
marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 -, è
stata proposta all'esame del Parlamento dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;
tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni
informali di rappresentanti delle associazioni di categoria e di
esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione,
nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;
preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29
ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;
premesso che va ribadita la centralità formativa della metodologia
dell'alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità
offerte dall'apprendistato fino al terzo livello (dottorati);
premesso che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo
biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di
istruzione generale - pari a 660 - rispetto a quelle dedicate ad
insegnamenti obbligatori di indirizzo - pari a 396;
considerato che al fine di raccogliere le proposte degli ordini
professionali interessati e per rendere più chiara la natura della
certificazione finale per gli utenti, appare necessario modificare
la denominazione dei titoli di studio contenuta nello schema di
regolamento in esame;
tenuto conto che la disciplina prevista dalla riforma esplica i suoi
effetti con riduzione di orario per le classi già avviate;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) si ritiene necessario fissare l'avvio della riforma a partire
dal
primo anno del ciclo scolastico e non dal primo e secondo anno, come
attualmente previsto;
2) si considera altresì necessario rafforzare ulteriormente
l'obbligo di istruzione e l'acquisizione di saperi e competenze di
indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la
reversibilità delle scelte degli studenti;
3) si ritiene necessario all'articolo 6, comma 4,
sostituire le
parole «diploma di perito», con le parole «diploma di istruzione
tecnica», allo scopo di evitare confusioni con l'analogo titolo
rilasciato a conclusione degli esami di Stato per l'accesso agli albi dei
periti industriali e agrari;
4) in particolare per gli istituti tecnici del settore tecnologico,
occorre potenziare la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici
nei laboratori di chimica e fisica del primo biennio, in quanto
strettamente collegati alle discipline di indirizzo, anche in
considerazione del fatto che senza il potenziamento indicato,
rischiano di essere gravemente compromessi gli aspetti operativi
della didattica in laboratorio con riferimento alle discipline
scientifiche a carattere sperimentale; tenuto conto che le ore
inizialmente previste dalla Commissione ministeriale hanno subito un
taglio del 50 per cento per accogliere le richieste del Ministero
dell'economia e delle finanze, suscitando perplessità da parte degli
istituti interessati;
5) all'articolo 8 occorre chiarire la confluenza dei percorsi
sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti, in particolare, ove non
indicata espressamente nell'allegato d), facendo riferimento alla
corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di
autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
6) si considera altresì necessario riesaminare le tabelle di
confluenza di cui all'allegato d), accogliendo il criterio di cui al
precedente punto 5), nonché le osservazioni espresse dai soggetti
interessati nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione
cultura;
7) con riferimento agli istituti tecnici del Settore tecnologico:
a) appare necessario modificare la denominazione
dell'indirizzo «Agraria e agroindustria» in: «Agraria,
agroalimentare ed agroindustria», e aggiungere una ulteriore
articolazione denominata «Viticoltura ed enologia», anche allo scopo
di tenere conto delle indicazioni del Ministero delle politiche
agricole e forestali;
b) si ritiene necessario inoltre modificare l'articolo 8
dello schema in esame, per consentire che l'articolazione di cui
alla lettera a) si sviluppi a livello post-secondario con un
ulteriore percorso di istruzione e formazione tecnica superiore,
della durata di due semestri, con l'utilizzo del personale
attualmente in organico;
c) si considera necessario chiarire le articolazioni
previste per l'indirizzo «Chimica, materiali e biotecnologie»,
eliminando il riferimento alla chimica nelle articolazioni per le
biotecnologie ambientali e sanitarie, anche sulla base di quanto
richiesto dalle parti sociali interessate;
d) appare necessario inoltre prevedere una coerente
confluenza degli istituti tecnici del settore minerario
nell'indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio», inserendo
un'articolazione denominata: «Geotecnica», tenendo conto delle
richieste rappresentate in questo senso dalle parti sociali e dagli
istituti interessati, visto che la questione assume particolare
rilievo anche per la necessità di assicurare tecnici preparati sui
temi riguardanti il dissesto idrogeologico del territorio e la sua
prevenzione;
8) con riferimento agli istituti tecnici del Settore economico, si
ritiene necessario prevedere due articolazioni dell'indirizzo
«Amministrazione, finanza e marketing», riguardanti: 1) «Relazioni
internazionali», allo scopo di raccogliere i risultati delle
sperimentazioni - cosiddetto progetto Erica - attuate dagli istituti
tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, come
richiesto anche dalla Conferenza unificata; 2) «Sistemi informativi
gestionali», per raccogliere i risultati delle sperimentazioni -
cosiddetto progetto Mercurio - attuate dagli istituti tecnici
commerciali ad indirizzo programmatori, considerando in particolare
che in relazione a quest'ultima articolazione, vanno ripristinate le
compresenze con gli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di
informatica;
9) con riferimento agli istituti tecnici di cui all'Allegato C.2,
indirizzo trasporti e logistica, si espliciti ulteriormente il
profilo relativo al settore aeronautico;
e con le seguenti osservazioni:
a) si ricorda la necessità di inserire in premessa il
riferimento al parere delle Commissioni parlamentari, previsto dalla
legge n. 69 del 2009;
b) all'articolo 6, comma 1, valuti il Governo l'opportunità
di sostituire le parole «dal regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge» con quelle «e
dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122»;
c) all'articolo 6, comma 3, si ritiene altresì opportuno
chiarire le modalità con le quali le Commissioni possono avvalersi
di esperti per la configurazione delle prove di esame;
d) all'articolo 8, comma 3, lettera a), valuti il
Governo l'opportunità di chiarire ulteriormente il riferimento
all'intervento sulle classi di concorso;
e) al fine di definire una data e termini certi per le
abrogazioni conseguenti all'entrata in vigore del provvedimento in
esame, si valuti l'opportunità di riformulare l'articolo 10, comma
1, come segue: «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, all'articolo 191, comma 3, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono
soppressi: a) al primo periodo, le parole: «gli istituti
tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di
funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni,
nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle
costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico»; b) l'ultimo
periodo.», non sembrando, infatti, necessaria la soppressione delle
parole «gli istituti tecnici» all'articolo 191, comma 2;
f) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli
studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove
possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria
superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione;
g) appare opportuno richiamare l'applicazione dell'Allegato
A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già prevista
dallo schema di regolamento n. 132 concernente la revisione
dell'assetto dei licei;
h) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare
dettagliatamente il quadro orario conseguente all'applicazione della
disciplina di cui all'articolo 8, rispetto all'ordinamento
previgente.
|