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Commissione cultura
camera - 17 dicembre
2009
ALLEGATO 3
Schema di decreto del
Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme
sul riordino degli istituti professionali.
(Atto n. 134).
NUOVA PROPOSTA DI PARERE
DEL RELATORE
La Commissione VII (Cultura,
scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica
recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti
professionali (atto n. 134);
considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo,
avviata con la cosiddetta Riforma Moratti - di cui alla legge 28
marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 -, è
stata proposta all'esame del Parlamento dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133;
tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni
informali di rappresentanti delle associazioni di categoria e di
esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione,
nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;
preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29
ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;
premesso che va ribadita la centralità formativa della metodologia
dell'alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità
offerte dall'apprendistato dal primo livello (qualifiche) al terzo
livello (dottorati);
premesso che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo
biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di
istruzione generale - pari a 660 - rispetto a quelle dedicate ad
insegnamenti obbligatori di indirizzo - pari a 396;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con
le seguenti condizioni:
1) appare necessario rafforzare ulteriormente l'obbligo di
istruzione e l'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in
funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle
scelte degli studenti;
2) all'articolo 6, comma 4, appare necessario sostituire le parole
«diploma di tecnico», con le parole «diploma di istruzione
professionale», allo scopo di evitare confusioni con l'analogo
titolo di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che si consegue a
conclusione dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione
professionale: così, si corrisponderebbe anche alle richieste
formulate da alcune Regioni interessate a dare una completa
articolazione al sistema di istruzione e formazione professionale
(qualifiche e anche diplomi professionali);
3) per gli istituti professionali del
settore industria e artigianato, occorre potenziare la compresenza
degli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di chimica e fisica
del primo biennio, in quanto strettamente collegati alle discipline
di indirizzo, anche in considerazione del fatto che senza il
potenziamento indicato, rischiano di essere gravemente compromessi
gli aspetti operativi della didattica in laboratorio con riferimento
alle discipline scientifiche a carattere sperimentale, tenuto conto
che le ore inizialmente previste dalla Commissione ministeriale
hanno subito un ridimensionamento del 50 per cento per assecondare
le richieste espresse dal Ministero dell'economia e delle finanze;
4) all'articolo 8 occorre chiarire la confluenza dei percorsi
sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti, in particolare, ove non
indicata espressamente nell'allegato d), facendo riferimento alla
corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di
autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero;
5) si considera altresì necessario riesaminare le tabelle di
confluenza di cui all'allegato d), in modo da accogliere il criterio
di cui al precedente punto 4), nonché le osservazioni espresse dai
soggetti interessati nel corso delle audizioni svolte dalla
Commissione cultura;
6) appare necessario prevedere un nuovo comma all'articolo 8 dello
schema di regolamento in esame, volto a riconoscere agli istituti
professionali di Stato la facoltà di assicurare l'offerta formativa
nel settore con lo svolgimento dei relativi corsi e il rilascio
delle qualifiche - sino alla compiuta attuazione da parte di tutte
le Regioni degli adempimenti connessi alle loro competenze esclusive
in materia di istruzione e formazione professionale - almeno con
riferimento agli atti dispositivi che le Regioni devono compiere in
base all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226;
7) appare necessario richiamare la possibilità di ammettere
all'esame di Stato coloro che sono in possesso del diploma
professionale di tecnico, conseguito a conclusione dei percorsi di
istruzione e formazione professionale, previa frequenza
dell'apposito corso di cui all'articolo 15, del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226;
8) si ritiene necessario ricondurre nel settore Industria e
artigianato l'indirizzo «Servizi di manutenzione e assistenza
tecnica». Inoltre, occorre prevedere la possibilità di confluenza
nel medesimo settore Industria e artigianato, oltreché nei licei
artistici, anche degli istituti d'arte, come rappresentato da alcuni
istituti che formano giovani per le lavorazioni artigianali a
carattere artistico;
9) con riferimento all'indirizzo «Servizi socio-sanitari», appare
inoltre necessario prevedere due articolazioni specifiche per
«Ottici» e per «Odontotecnici», come richiesto dal Ministero dello
politiche sociali, del lavoro e della salute, dalle associazioni di
categoria e dagli istituti interessati;
10) appare necessario, in merito all'indirizzo «Servizi per
l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera», prevedere adeguate
specificazioni relative ai diversi servizi concernenti i laboratori
dei settori di: 1) enogastronomia; 2) servizi di sala e di vendita;
3) accoglienza turistica;
11) si ritiene infine necessario prevedere un nuovo comma
all'articolo 6 che preveda che: «in provincia di Bolzano e Trento,
per coloro che hanno superato i concorsi quadriennali di formazione
professionale e che intendono sostenere l'esame di Stato di cui al
comma 6 dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226, le province autonome di Bolzano e Trento realizzano gli
appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato
dinnanzi ad apposite commissioni d'esame nominate dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca su richiesta della
stessa provincia e con le modalità e i programmi di cui all'articolo
11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n.
89 e successive modificazioni», stabilendo altresì che il percorso
finale sia coerente con quello seguito;
e
con le seguenti osservazioni:
a) si ricorda la necessità di inserire in premessa il
riferimento al parere delle Commissioni parlamentari, previsto dalla
legge n. 69 del 2009;
b) all'articolo 6, comma 1, appare opportuno sostituire le
parole «dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5,
del medesimo decreto legge» con le parole «e dal decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122»;
c) al comma 3 del medesimo articolo 6, si considera altresì
opportuno chiarire le modalità con le quali le Commissioni possono
avvalersi di esperti per la configurazione delle prove di esame;
d) all'articolo 8, comma 3, lettera a), valuti il
Governo l'opportunità di chiarire il riferimento all'intervento
sulle classi di concorso;
e) si valuti inoltre l'opportunità di riformulare
l'articolo 10, comma 1, al fine di definire una data e termini certi
per l'abrogazione, come segue: « «1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, all'articolo 191, comma
3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, sono soppressi: a) al primo periodo, le
parole: «gli istituti professionali hanno per fine precipuo quello
di preparare all'esercizio di funzioni tecniche od amministrative,
nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi,
industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico»;
b) l'ultimo periodo», non sembrando, infatti, necessaria la
soppressione delle parole «gli istituti professionali» al comma 2
del medesimo articolo 191;
f) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli
studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove
possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria
superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione;
g) appare opportuno richiamare l'applicazione dell'Allegato
A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già prevista
dallo schema di regolamento n. 132 concernente la revisione
dell'assetto dei licei;
h) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare
dettagliatamente il quadro orario conseguente all'applicazione della
disciplina di cui all'articolo 8, rispetto all'ordinamento
previgente;
i) con riferimento al profilo degli indirizzi del settore
Industria e artigianato, si valuti infine l'opportunità di
integrarlo con i riferimenti relativi alle filiere che attualmente
caratterizzano gli istituti professionali del settore.
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