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CM 17 del 18
febbraio
2010
Circolare ministeriale n. 17 del 18
febbraio 2010 -
Iscrizioni alle scuole di istruzione
secondaria di secondo grado
relative all'anno scolastico
2010/2011
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per gli
Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per l'autonomia
scolastica Ufficio VI
Come è noto, la
circolare n. 3 del 15 gennaio 2010
ha
previsto che le richieste di iscrizione alle istituzioni scolastiche
di istruzione secondaria di II grado per l’anno scolastico 2010/2011
debbano essere effettuate nel periodo compreso tra il
26 febbraio e il 26 marzo 2010.
Nel
confermare le disposizioni generali per le iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e del primo ciclo, diramate con
circolare n. 4 del 15 gennaio 2010, si forniscono ulteriori
indicazioni, funzionali agli adempimenti e alle procedure di
iscrizione alle scuole secondarie di II grado.
TEMPI E ORGANIZZAZIONE DELL’ISCRIZIONE
L’iscrizione riguarda esclusivamente le classi prime delle scuole di
istruzione secondaria di secondo grado. Per gli studenti delle
classi successive al primo anno di corso, l’iscrizione è disposta
d’ufficio, salvo i casi in cui venga presentata domanda di
trasferimento ad altra scuola, secondo le disposizioni vigenti.
1.
Adempimento dell’obbligo
1.1. Obbligo di istruzione
Gli
studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito
positivo il percorso del primo ciclo di istruzione, per effetto
della norma che ha disposto l’innalzamento dell’obbligo di
istruzione devono iscriversi alla prima classe di un istituto
secondario di secondo grado. L’obbligo di istruzione, in base
all’art. 64, comma 4/bis, della
legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto anche nei
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III
del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, secondo quanto
indicato nel successivo paragrafo 1.2.
L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato
all’acquisizione di un titolo di studio di istruzione secondaria di
II grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale
entro il 18° anno di età. Con il loro conseguimento si assolve il
diritto/dovere di cui al
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.
1.2. Obbligo di istruzione nei percorsi triennali per il
conseguimento di qualifiche professionali
Nella fase transitoria relativa all’anno scolastico 2010/2011, in
attesa della compiuta attuazione delle norme che disciplinano i
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III
del
decreto legislativo n. 226/2005, gli studenti, in possesso del
titolo conclusivo del primo ciclo, possono iscriversi a percorsi
triennali per il conseguimento di qualifiche professionali, ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto dovere
all’istruzione e alla formazione.
1.3. Verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione
Gli
uffici scolastici regionali, al fine di assicurare l’assolvimento
dell’obbligo di istruzione da parte di ogni studente e di prevenire
e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, sono
impegnati a sviluppare adeguate azioni di prevenzione e di
sensibilizzazione. Un’attenzione particolare va prestata ai
territori più a rischio e alle fasce di utenza che presentano
maggiori criticità. In questo loro impegno gli uffici scolastici
opereranno in sinergia con le regioni e gli enti locali, valutando
l’opportunità di prevedere e programmare gli interventi di
prevenzione nei piani territoriali.
Per
gli studenti che intendono iscriversi ai percorsi triennali di cui
al precedente punto 1.2, il dirigente della scuola secondaria di I
grado assume agli atti la manifestazione formale della famiglia di
impegno all’iscrizione suddetta. In base a tale impegno
formalizzato, il dirigente procederà nel prosieguo - di concerto e
con la collaborazione della famiglia interessata - all’accertamento
dell’assolvimento dell’obbligo.
2.
Procedure
Le
domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della
scuola secondaria di I grado negli istituti statali e paritari, ai
fini della prosecuzione del proprio percorso di studi nel sistema
dell'istruzione, andranno trasmesse - per il tramite del dirigente
della scuola del primo ciclo di appartenenza - all'istituto
secondario di II grado prescelto. Tali domande vengono inoltrate
agli istituti di destinazione entro i cinque giorni successivi alla
scadenza del 26 marzo 2010.
In
sede di iscrizione, le famiglie possono scegliere una delle diverse
tipologie di istituti di istruzione secondaria di II grado previsti
dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli
istituti tecnici e degli istituti professionali, approvati in
seconda lettura dal Consiglio dei ministri in data 4 febbraio 2010
(allegato 1), e dalla programmazione regionale dell’offerta
formativa.
Gli
studenti che chiedono di iscriversi alla prima classe degli
indirizzi degli istituti professionali di cui all’allegato 1 possono
contestualmente chiedere anche di poter conseguire una qualifica
professionale a conclusione del terzo anno. A tal fine, gli istituti
professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie i
diplomi di qualifica relativi ai percorsi realizzati sino al
corrente anno scolastico.
Tali richieste sono accolte con riserva, in quanto è necessario
acquisire, nei tempi più brevi, le determinazioni dei competenti
assessorati delle regioni in ordine all’attuazione dei percorsi
triennali di istruzione e formazione professionale in relazione alla
fase transitoria disciplinata all’articolo 27, comma 2, del
decreto legislativo n. 226/2005.
Le
domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo istituto
di istruzione secondaria di II grado, per evitare che una doppia
opzione da parte delle famiglie possa alterare le situazioni di
organico. Tuttavia, in considerazione della possibilità che si
verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che,
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri
istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di
ammissione deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in
sede di presentazione dell'istanza di iscrizione, possono indicare,
in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio
gradimento. Sarà cura del dirigente scolastico dell’istituto
secondario di II grado presso cui la domanda non è stata accolta,
provvedere all’inoltro immediato delle domande di iscrizione,
d’intesa con le famiglie, verso gli istituti indicati in subordine.
3.
Contrasto dell’evasione scolastica
Sull’obbligo di istruzione e sulla verifica del suo assolvimento si
rinvia a quanto già precisato nella
circolare ministeriale n. 4/2010, relativa alle iscrizioni nel
primo ciclo.
In
merito, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sul contenuto
dell’art. 1/quater del
decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con
modificazioni dalla
legge 24 novembre 2009, n.167, concernente l’acquisizione da
parte dell’Amministrazione di “dati personali, sensibili e
giudiziari degli studenti e altri dati utili alla prevenzione e al
contrasto della dispersione scolastica”.
4.
Trasferimenti di iscrizione
In
caso di trasferimento da una scuola ad un'altra, successivamente
all’iscrizione a domanda o d’ufficio e prima dell’inizio ovvero in
corso d’anno scolastico, la relativa, motivata richiesta deve essere
presentata dall’interessato sia al dirigente scolastico della scuola
di iscrizione, sia a quello della scuola di destinazione. In caso di
accoglimento il dirigente della scuola di prima iscrizione invia,
dopo aver accertato la disponibilità di posto, il nulla osta
all’interessato ed alla scuola di destinazione, e inoltra a
quest’ultima anche tutti i documenti dell’alunno.
Si
richiama l'attenzione sulla necessità dell'acquisizione del nulla
osta, da parte del dirigente della scuola di destinazione, quale
condizione inderogabile per l'accoglimento della domanda di
iscrizione. Le conseguenti rettifiche di anagrafe sono curate dalle
scuole interessate, previa verifica dell’avvenuta nuova iscrizione.
5.
Alunni con disabilità
Le
iscrizioni di alunni con disabilità avvengono sulla base di quanto
previsto dalla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 12, comma 5. La famiglia
interessata presenterà l’apposita certificazione rilasciata dalla
Asl di competenza, a seguito degli appositi accertamenti collegiali
previsti dal
D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.
Sulla base di tale certificazione, la scuola attiva l’unità
multidisciplinare di cui all’art. 4 del
D.P.R. 24 febbraio 1994, al fine di predisporre il profilo
dinamico dell’alunno iscritto e di tracciare le basi del Piano
educativo individualizzato, anche al fine di procedere alla
richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti
educativi a carico dell’ente locale.
Con
riferimento agli alunni con disabilità certificata, si ricorda che
l’adempimento dell’obbligo di istruzione può avvenire solo al
compimento del 18° anno di età (legge
n. 104/1992, art. 14, comma 1, lettera c), e sentenza Corte
Costituzionale n. 226/2001).
Si
rammenta, inoltre, che detti alunni, qualora non abbiano conseguito
il diploma di licenza agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo
di istruzione, ma l’attestato comprovante i crediti formativi
documentati in sede di esame, se non hanno superato il 18° anno di
età, hanno titolo ad iscriversi alla scuola secondaria di secondo
grado sulla base del semplice predetto attestato (cfr.
O.M. n. 90/2001, art. 11, comma 12; art. 9, comma 6,
D.P.R. n.122 del 22 giugno 2009, art. 9, comma 4).
6.
Alunni con cittadinanza non italiana
Si
rinvia a quanto già precisato nella circolare ministeriale n. 2
dell’8 gennaio 2010.
7.
Istruzione parentale
I
genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano
provvedere in proprio all'istruzione dei minori soggetti all’obbligo
di istruzione, devono rilasciare al dirigente scolastico della
scuola della tipologia richiesta più vicina alla propria residenza
apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, di possedere
capacità tecnica o economica per provvedervi, rimettendo al
dirigente medesimo l’onere di accertarne la fondatezza.
Per
quanto attiene all'esame di idoneità degli alunni che si siano
avvalsi dell'istruzione parentale o, comunque, frequentanti scuole
non statali e non paritarie, si rinvia alle successive disposizioni
che saranno diramate in materia di valutazione.
8.
Insegnamento della religione cattolica
Al
momento dell’iscrizione gli studenti esercitano la facoltà di
avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica. L’esercizio di tale facoltà si attua mediante la
compilazione di apposita richiesta, secondo il modello B allegato.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in
tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo
il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il
termine delle iscrizioni.
La
scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della
religione cattolica trova, invece, concreta attuazione nell'opzione
di diverse possibili attività:
•
attività didattiche e formative;
•
attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di
personale docente;
•
libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza
assistenza di personale docente;
•
non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione
cattolica.
La
scelta specifica di attività alternative è operata mediante
l’allegato modello C all’inizio delle lezioni e ha effetto per
l’intero anno scolastico cui si riferisce. La firma del genitore
dell’alunno minorenne è richiesta solo nell’ipotesi in cui venga
scelta l’opzione “non frequenza della scuola nelle ore di
insegnamento della religione cattolica”.
9.
Corsi per adulti
In
attesa della definizione dello schema di regolamento riguardante il
riordino dell’istruzione per gli adulti, possono essere accolte,
entro il 31 maggio 2010, le iscrizioni ai
corsi per adulti di cui
all’articolo 3, comma 1 del decreto del Ministro della pubblica
istruzione 25/10/2007, riguardanti:
•
il conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello
conclusivo della scuola primaria e/o al titolo di studio conclusivo
del primo ciclo di istruzione;
•
il recupero delle competenze per la certificazione dell’assolvimento
dell’obbligo di istruzione (regolamento emanato con
decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139/2007);
•
il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di II grado;
•
la conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati.
Il
termine del 31 maggio 2010 non è ovviamente applicabile ai fini
dell'ammissione ai corsi a carattere modulare rientranti
nell'offerta formativa libera e non curricolare delle istituzioni
scolastiche, nonché ai progetti di sperimentazione finalizzati a
favorire il rientro degli adulti nel sistema formativo.
Resta inteso, comunque, che - attraverso l’adozione di formale e
motivato provvedimento per ogni studente accolto - è consentito
accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio 2010 e,
ordinariamente, non oltre l’inizio delle lezioni per l’anno
scolastico 2010/2011.
10.
Funzionalità
Gli
uffici scolastici regionali sono invitati, anche a partire dalle
iniziative in tal senso attivate da uffici quale, ad esempio, quello
lombardo, a verificare d’intesa con l’ente locale competente il
possibile coordinamento delle anagrafi scolastiche con l’obiettivo
di giungere progressivamente a una gestione più puntuale e
tempestiva delle iscrizioni alla classe prima delle scuole
secondarie di secondo grado statali e paritarie e ai Cfp.
11.
Iniziative per garantire le informazioni alle famiglie
Il
sistema informativo metterà a disposizione sul sito
http://www.istruzione.it una
funzione che permetterà la ricerca delle scuole superiori secondo i
nuovi ordinamenti approvati con i recenti regolamenti. La funzione
consentirà di individuare le scuole e la loro collocazione sul
territorio. Questo servizio, che sarà operativo dal 25 febbraio
2010, è ottenuto in modo “automatico” dall’applicazione delle
tabelle di convergenza allegate ai regolamenti.
La Direzione
generale per lo studente, l’integrazione, la partecipazione e la
comunicazione ha messo a punto un fascicolo dettagliato e completo
dei quadri orari dei diversi indirizzi, delle articolazioni e delle
opzioni previste, dei profili professionali e di tutte le
informazioni utili a conoscere le caratteristiche della nuova scuola
secondaria superiore. E’ stata, inoltre, predisposta una brochure
più agile e sintetica, rivolta particolarmente alle famiglie,
contenente le informazioni generali e la presentazione dei nuovi
licei, istituti tecnici e professionali.
Entrambi gli strumenti che saranno inviati direttamente sia alle
scuole secondarie di I e di II grado, sia agli uffici scolastici
regionali in un numero di copie adeguato, saranno anche resi
scaricabili dal sito
http://www.istruzione.it a partire dal 25 febbraio 2010.
IL
DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto
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