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Commissione cultura
camera - parere licei - 20 gennaio 2010
ALLEGATO 3
Schema di decreto del
Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la
revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei
licei (Atto n. 132).
PARERE APPROVATO
DALLA COMMISSIONE
La Commissione VII (Cultura,
scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica
recante regolamento concernente la revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei (atto n. 132);
considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo,
avviata con la cosiddetta Riforma Moratti - di cui alla legge 28
marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 -, è
stata proposta all'esame del Parlamento dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni
informali di rappresentanti delle associazioni di categoria, della
Cabina di regia sui nuovi licei e di esperti svolte dalla
Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12,
17 e 24 novembre 2009;
preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29
ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;
tenuto conto del parere del Consiglio di Stato espresso in data 13
gennaio 2010 e pervenuto il 15 gennaio 2010;
rilevata, in particolare, l'opportunità di prevedere una specifica
disciplina normativa in materia di governo delle istituzioni
scolastiche, tenendo conto a tale proposito del citato parere del
Consiglio di Stato, assicurando comunque la governance
delle scuole sulla base di un'organizzazione per dipartimenti e
comitati;
premesso che va ribadita la centralità formativa della metodologia
dell'alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità
offerte dall'apprendistato fino al terzo livello (dottorati);
considerato che appare condivisibile la scelta di prevedere nel
primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di
istruzione generale rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti
obbligatori di indirizzo;
apprezzato il richiamo all'applicazione dell'Allegato A del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
esprime
con le seguenti condizioni:
1) si ritiene necessario prevedere l'avvio della riforma a partire
dal primo anno del ciclo scolastico e non dal primo e secondo anno,
come attualmente previsto;
2) appare, altresì, necessario rafforzare ulteriormente l'obbligo di
istruzione e l'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in
funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle
scelte degli studenti;
3) si considera necessario svolgere un'accurata verifica dei quadri
orari allegati e una migliore scansione dei due bienni, al fine di
contemperare obbligo di istruzione, diritto-dovere all'istruzione,
possibile reversibilità delle scelte compiute dagli studenti ai fini
del successo formativo. In particolare, occorre valutare
l'opportunità di introdurre le scienze naturali nel primo biennio di
tutti i licei e di rafforzare ulteriormente, ove necessario, la
matematica e la lingua straniera con la necessaria caratterizzazione
data dalle materie di indirizzo;
4) si ritiene altresì necessario, rispetto all'articolazione dei
quadri orari e dei profili in uscita, delineare con maggiore
nettezza il percorso di studi del liceo delle scienze umane, inclusa
la relativa opzione economico-sociale - la cui attivazione è
definita nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa -
con riferimento alle discipline caratterizzanti e ad un necessario
rafforzamento dell'area giuridica ed economica;
5) con riferimento al liceo scientifico,
l'opzione scientifico-tecnologica - la cui attivazione è definita
nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa -, così come
formulata, anche dal punto di vista nominale, sembra per molti
aspetti sovrapponibile all'analoga offerta formativa dell'istruzione
tecnica: si reputa pertanto necessario modificarne la denominazione
in opzione scientifico-informatica, tenendo conto delle
sperimentazioni del PNI, pur con i necessari aggiornamenti;
6) risulta altresì necessario procedere ad una ricognizione puntuale
del rapporto tra profili e quadri orari, per verificarne la
congruenza, anche a seguito delle verifiche di cui alle condizioni
numeri 3 e 4 del presente parere;
7) si rende necessario inoltre rafforzare, per quanto riguarda il
liceo musicale e coreutico, il monte ore destinato alle discipline
storiche di indirizzo, quali storia della musica e storia della
danza, al fine di meglio garantire una solida preparazione
culturale;
8) sempre con riferimento al liceo musicale e coreutico, nelle more
del processo di attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e
successive modificazioni, e del riordino del settore, appare
necessario privilegiare la scelta di attivazione delle sezioni
previste dall'articolo 13, comma 6, dello schema di decreto
attraverso lo strumento della convenzione tra licei ed istituzioni
dell'Afam consentito dall'articolo 2, comma 8, lettera g),
della medesima legge n. 508 del 1999; ciò, al fine di tutelare la
tradizione di eccellenza degli studi musicali e coreutici,
integrandola con la tradizione liceale, e di tutelare la possibilità
di accesso all'Alta formazione artistica, musicale e coreutica;
9) si ritiene inoltre necessario verificare la possibilità di
superare, senza oneri aggiuntivi, il limite posto di 40 sezioni
musicali e 10 sezioni coreutiche;
10) con riferimento al liceo artistico, si ritiene necessario
separare i sub-indirizzi attualmente raggruppati negli indirizzi:
arti figurative; architettura e ambiente; design; audiovisivo e
multimediale; grafica; scenografia, anche al fine di preservare i
passaggi tra vecchio e nuovo ordinamento e alla luce della
trasformazione degli istituti d'arte in licei artistici, e tenendo
conto dell'esigenza ordinamentale di riconoscere per gli istituti
d'arte la possibilità di confluenza negli istituti professionali per
l'industria e l'artigianato;
11) all'articolo 3, comma 3, appare necessario prevedere la
disciplina delle sezioni liceali a indirizzo sportivo;
12) si ritiene infine necessario modulare la tabella di confluenza
di cui all'allegato I, in modo da chiarire la confluenza dei
percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 10, comma 6, si ritiene opportuno
utilizzare l'espressione «diploma di laurea conseguito in uno Stato
dell'Unione europea» invece che «titolo di laurea comunitario»;
b) all'articolo 11, comma 1, sarebbe inoltre opportuno
sostituire le parole «dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo
3, comma 5, del medesimo decreto legge» con le parole «e dal Decreto
del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122»;
c) all'articolo 13, comma 5, valuti il Governo
l'opportunità di chiarire gli eventuali termini per la presentazione
di proposte alternative e le modalità di eventuale formalizzazione
delle stesse, ove accolte, rispetto al quadro di corrispondenza di
cui all'allegato L;
d) al comma 10 del medesimo articolo 13, si ritiene
opportuno esplicitare inoltre a chi fa capo l'emanazione del decreto
ministeriale previsto;
e) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli
studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove
possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria
superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione;
f) si valuti l'opportunità di consentire l'utilizzo della
quota dell'autonomia nei limiti dell'organico assegnato a livello
regionale e altresì di definire il concetto di flessibilità in modo
distinto da quello dell'autonomia, per esplicitare meglio gli
strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche, anche ai
fini di corrispondere alle esigenze degli studenti e del territorio;
g) considerato, inoltre, che l'articolo 64, comma 4, del
già citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede anche,
nell'ambito della complessiva revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico del sistema scolastico, la
razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, e che
l'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria per il 2008) stabilisce che con regolamento del Ministro
della pubblica istruzione sia definita una nuova disciplina dei
requisiti e delle modalità di formazione degli insegnanti, e che
tali argomenti si correlano con la revisione dell'assetto
dell'istruzione secondaria superiore, valuti il Governo
l'opportunità di prevedere una fase transitoria che comporti la
confluenza degli insegnamenti previsti nei nuovi indirizzi di
studio, opportunamente raggruppati funzionalmente, nelle vigenti
classi di concorso, anche allo scopo di assicurare la perfetta
corrispondenza alle nuove classi di concorso dei nuovi percorsi
formativi magistrali, per garantire la regolare formazione degli
organici, nonché la puntuale attuazione delle operazioni di mobilità
e di reclutamento del personale, tenendo altresì in debito conto i
principi che informano l'operazione di razionalizzazione delle
classi di concorso attuali con lo specifico regolamento previsto
dall'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
h) si proceda infine alla corretta indicazione dei seguenti
riferimenti normativi e riferimenti interni:
1) all'articolo 2, comma 3, il riferimento corretto è all'articolo
13, comma 11, lettera a), e non all'articolo 13, comma 9,
lettera a);
2) all'articolo 12, comma 2, il riferimento corretto è alle
indicazioni relative agli obiettivi di apprendimento di cui
all'articolo 13, comma 11, lettera a) e non al comma 10 del
medesimo articolo;
3) al comma 6 dell'articolo 13 il riferimento corretto è al
«decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154» e non al «decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 186»;
4) al comma 9 dell'articolo 13, il riferimento corretto è alla
«legge 20 maggio 1982, n. 270» e non alla «legge 20 maggio 1981, n.
270».
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