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Commissione cultura
camera - parere professionali - 20 gennaio 2010
ALLEGATO 9
Schema di decreto del
Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme
sul riordino degli istituti professionali (Atto n. 134).
PARERE APPROVATO
DALLA COMMISSIONE
La Commissione VII (Cultura,
scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica
recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti
professionali (atto n. 134);
considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo,
avviata con la cosiddetta Riforma Moratti - di cui alla legge 28
marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 -, è
stata proposta all'esame del Parlamento dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni
informali di rappresentanti delle associazioni di categoria e di
esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione,
nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;
preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29
ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;
tenuto conto del parere del Consiglio di Stato espresso in data 13
gennaio 2010 e pervenuto il 15 gennaio 2010;
rilevata, in particolare, l'opportunità di prevedere una specifica
disciplina normativa in materia di governo delle istituzioni
scolastiche, tenendo conto a tale proposito del citato parere del
Consiglio di Stato, assicurando comunque la governance
delle scuole sulla base di un'organizzazione per dipartimenti e
comitati;
premesso che va ribadita la centralità formativa della metodologia
dell'alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità
offerte dall'apprendistato dal primo livello (qualifiche) al terzo
livello (dottorati);
premesso che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo
biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di
istruzione generale - pari a 660 - rispetto a quelle dedicate ad
insegnamenti obbligatori di indirizzo - pari a 396,
esprime
con le seguenti condizioni:
1) appare necessario rafforzare ulteriormente l'obbligo di
istruzione e l'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in
funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle
scelte degli studenti;
2) all'articolo 6, comma 4, appare necessario sostituire le
parole «diploma di tecnico», con le parole «diploma di istruzione
professionale», allo scopo di evitare confusioni con l'analogo
titolo di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, che si consegue a
conclusione dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione
professionale: così, si corrisponderebbe anche alle richieste
formulate da alcune Regioni interessate a dare una completa
articolazione al sistema di istruzione e formazione professionale
(qualifiche e anche diplomi professionali);
3) all'articolo 8 occorre chiarire la confluenza dei percorsi
sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti, in particolare, ove non
indicata espressamente nell'allegato d), facendo riferimento alla
corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di
autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero;
4) si considera altresì necessario riesaminare le tabelle di
confluenza di cui all'allegato d), in modo da accogliere il criterio
di cui al precedente punto 4), nonché le osservazioni espresse dai
soggetti interessati nel corso delle audizioni svolte dalla
Commissione cultura;
5) si ritiene necessario ricondurre nel settore Industria e
artigianato l'indirizzo «Servizi di manutenzione e assistenza
tecnica». Inoltre, occorre prevedere la possibilità di confluenza
nel medesimo settore Industria e artigianato, oltreché nei licei
artistici, anche degli istituti d'arte, come rappresentato da alcuni
istituti che formano giovani per le lavorazioni artigianali a
carattere artistico;
6) con riferimento all'indirizzo «Servizi socio-sanitari», appare
inoltre necessario prevedere due articolazioni specifiche per
«Ottici» e per «Odontotecnici», come richiesto dal Ministero delle
politiche sociali, del lavoro e della salute, dalle associazioni di
categoria e dagli istituti interessati;
7) con riferimento al profilo degli indirizzi del settore Industria
e artigianato, è necessario prevederne l'integrazione con i
riferimenti relativi alle filiere che attualmente caratterizzano gli
istituti professionali del settore;
8) appare necessario, in merito all'indirizzo «Servizi per
l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera», prevedere adeguate
specificazioni relative ai diversi servizi concernenti i laboratori
dei settori di: 1) enogastronomia; 2) servizi di sala e di vendita;
3) accoglienza turistica;
9) si ritiene infine necessario prevedere un nuovo comma
all'articolo 6 che stabilisca che nelle province autonome di Trento
e di Bolzano, ove previsto dalla legislazione provinciale, per
coloro che hanno superato i concorsi quadriennali di formazione
professionale e che intendono sostenere l'esame di Stato di cui al
comma 6 dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226, le medesime province autonome realizzano gli appositi corsi
annuali che si concludono con l'esame di Stato dinnanzi ad apposite
commissioni d'esame nominate, ove richiesto dalle province medesime,
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con
le modalità e i programmi di cui alle rispettive norme di attuazione
dello Statuto della regione Trentino - Alto Adige, stabilendo
altresì che il percorso finale sia coerente con quello seguito;
e con le seguenti osservazioni:
a) si rileva l'esigenza di inserire in premessa il
riferimento al parere delle Commissioni parlamentari, previsto dalla
legge 18 giugno 2009, n. 69;
b) all'articolo 6, comma 1, appare opportuno sostituire le
parole «dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5,
del medesimo decreto legge» con le parole «e dal decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122»;
c) al comma 3 del medesimo articolo 6, si considera altresì
opportuno chiarire le modalità con le quali le Commissioni possono
avvalersi di esperti per la configurazione delle prove di esame;
d) all'articolo 8, comma 4, lettera a), valuti il Governo
l'opportunità di chiarire il riferimento all'intervento sulle classi
di concorso;
e) si valuti inoltre l'opportunità di riformulare
l'articolo 10, comma 1, al fine di definire una data e termini certi
per l'abrogazione, come segue: « «1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, all'articolo 191, comma
3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, sono soppressi: a) al primo periodo, le
parole: «gli istituti professionali hanno per fine precipuo quello
di fornire la specifica preparazione teorico-pratica per l'esercizio
di mansioni qualificate nei settori commerciale e dei servizi,
industriale e artigiano, agrario e nautico»; b) l'ultimo
periodo», non sembrando, infatti, necessaria la soppressione delle
parole «gli istituti professionali» al comma 2 del medesimo articolo
191;
f) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli
studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove
possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria
superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione;
g) appare opportuno richiamare l'applicazione dell'Allegato
A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già prevista
dallo schema di regolamento n. 132 concernente la revisione
dell'assetto dei licei;
h) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare
dettagliatamente il quadro orario conseguente all'applicazione della
disciplina di cui all'articolo 8, rispetto all'ordinamento
previgente, limitando, di norma, a non più di due ore la riduzione
dell'orario settimanale delle lezioni;
i) si valuti l'opportunità di consentire l'utilizzo della
quota dell'autonomia nei limiti dell'organico assegnato a livello
regionale e altresì di definire il concetto di flessibilità in modo
distinto da quello dell'autonomia, per esplicitare meglio gli
strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche, anche ai
fini di corrispondere alle esigenze degli studenti e del territorio;
l) considerato, inoltre, che l'articolo 64, comma 4, del
già citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede anche,
nell'ambito della complessiva revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico del sistema scolastico, la
razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, e che
l'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria per il 2008) prevede che con regolamento del Ministro
della pubblica istruzione sia definita una nuova disciplina dei
requisiti e delle modalità di formazione degli insegnanti, e che
tali argomenti si correlano con la revisione dell'assetto
dell'istruzione secondaria superiore, valuti il Governo
l'opportunità di prevedere una fase transitoria che comporti la
confluenza degli insegnamenti previsti nei nuovi indirizzi di
studio, opportunamente raggruppati funzionalmente, nelle vigenti
classi di concorso, anche allo scopo di assicurare la perfetta
corrispondenza alle nuove classi di concorso dei nuovi percorsi
formativi magistrali, per assicurare la regolare formazione degli
organici, nonché la puntuale attuazione delle operazioni di mobilità
e di reclutamento del personale, tenendo altresì in debito conto i
principi che informano l'operazione di razionalizzazione delle
classi di concorso attuali con lo specifico regolamento previsto
dall'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
m) si consideri l'opportunità di emanare linee
guida, con riferimento a quanto disposto all'articolo 13, comma 2,
del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per lo sviluppo di
poli tecnico professionali per il settore turistico e
dell'enogastronomia sin dalla fase di prima attuazione dei nuovi
ordinamenti degli istituti professionali per l'enogastronomia e
l'ospitalità alberghiera e degli istituti tecnici per il turismo;
n) per gli istituti professionali
del settore industria e artigianato, appare opportuno potenziare la
compresenza degli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di
chimica e fisica del primo biennio, in quanto strettamente collegati
alle discipline di indirizzo, anche in considerazione del fatto che
senza il potenziamento indicato, rischiano di essere gravemente
compromessi gli aspetti operativi della didattica in laboratorio con
riferimento alle discipline scientifiche a carattere sperimentale,
tenuto conto che le ore inizialmente previste dalla Commissione
ministeriale hanno subito un ridimensionamento del 50 per cento per
assecondare le richieste espresse dal Ministero dell'economia e
delle finanze;
o) appare opportuno prevedere un nuovo comma all'articolo 8
dello schema di regolamento in esame, volto a riconoscere agli
istituti professionali di Stato la facoltà di assicurare l'offerta
formativa nel settore con lo svolgimento dei relativi corsi e il
rilascio delle qualifiche - sino alla compiuta attuazione da parte
di tutte le Regioni degli adempimenti connessi alle loro competenze
esclusive in materia di istruzione e formazione professionale -
almeno con riferimento agli atti dispositivi che le Regioni devono
compiere in base all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226;
p) si ritiene opportuno, infine, richiamare la possibilità
di ammettere all'esame di Stato coloro che sono in possesso del
diploma professionale di tecnico, conseguito a conclusione dei
percorsi di istruzione e formazione professionale, previa frequenza
dell'apposito corso di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226.
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