Commissione cultura camera - parere tecnici - 20 gennaio 2010

ALLEGATO 6

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (Atto n. 133).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti tecnici (atto n. 133);
considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo, avviata con la cosiddetta Riforma Moratti - di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 -, è stata proposta all'esame del Parlamento dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni informali di rappresentanti delle associazioni di categoria e di esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione, nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;
preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29 ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;
tenuto conto del parere del Consiglio di Stato espresso in data 13 gennaio 2010 e pervenuto il 15 gennaio 2010;
rilevata, in particolare, l'opportunità di prevedere una specifica disciplina normativa in materia di governo delle istituzioni scolastiche, tenendo conto a tale proposito del citato parere del Consiglio di Stato, assicurando comunque la governance delle scuole sulla base di un'organizzazione per dipartimenti e comitati;
premesso che va ribadita la centralità formativa della metodologia dell'alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità offerte dall'apprendistato fino al terzo livello (dottorati);
premesso che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di istruzione generale - pari a 660 - rispetto a quelle dedicate ad insegnamenti obbligatori di indirizzo - pari a 396;
considerato che al fine di raccogliere le proposte degli ordini professionali interessati e per rendere più chiara la natura della certificazione finale per gli utenti, appare necessario modificare la denominazione dei titoli di studio contenuta nello schema di regolamento in esame;
tenuto conto che la disciplina prevista dalla riforma esplica i suoi effetti con riduzione di orario per le classi già avviate;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) si ritiene necessario fissare l'avvio della riforma a partire dal primo anno del ciclo scolastico e non dal primo e secondo anno, come attualmente previsto;
2) si considera altresì necessario rafforzare ulteriormente l'obbligo di istruzione e l'acquisizione di saperi e competenze di indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la reversibilità delle scelte degli studenti;
3) si ritiene necessario all'articolo 6, comma 4, sostituire le parole «diploma di perito», con le parole «diploma di istruzione tecnica», allo scopo di evitare confusioni con l'analogo titolo rilasciato a conclusione degli esami di Stato per l'accesso agli albi dei periti industriali e agrari;
4) all'articolo 8 occorre chiarire la confluenza dei percorsi sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti, in particolare, ove non indicata espressamente nell'allegato d), facendo riferimento alla corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
5) si considera altresì necessario riesaminare le tabelle di confluenza di cui all'allegato d), accogliendo il criterio di cui al precedente punto 5), nonché le osservazioni espresse dai soggetti interessati nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione cultura;
6) con riferimento agli istituti tecnici del Settore tecnologico:
a) appare necessario modificare la denominazione dell'indirizzo «Agraria e agroindustria» in: «Agraria, agroalimentare ed agroindustria», e aggiungere una ulteriore articolazione denominata «Viticoltura ed enologia», anche allo scopo di tenere conto delle indicazioni del Ministero delle politiche agricole e forestali;
b) si ritiene necessario inoltre modificare l'articolo 8 dello schema in esame, per consentire che l'articolazione di cui alla lettera a) si sviluppi a livello post-secondario con un ulteriore percorso di istruzione e formazione tecnica superiore, della durata di due semestri, con l'utilizzo del personale attualmente in organico;
c) si considera necessario chiarire le articolazioni previste per l'indirizzo «Chimica, materiali e biotecnologie», eliminando il riferimento alla chimica nelle articolazioni per le biotecnologie ambientali e sanitarie, anche sulla base di quanto richiesto dalle parti sociali interessate;
d) appare necessario inoltre prevedere una coerente confluenza degli istituti tecnici del settore minerario nell'indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio», richiamando per questo indirizzo anche il riferimento alle tecnologie del legno e inserendo un'articolazione denominata: «Geotecnica», tenendo conto delle richieste rappresentate in questo senso dalle parti sociali e dagli istituti interessati, visto che la questione assume particolare rilievo anche per la necessità di assicurare tecnici preparati sui temi riguardanti il dissesto idrogeologico del territorio e la sua prevenzione;
7) con riferimento agli istituti tecnici del Settore economico, si ritiene necessario prevedere due articolazioni dell'indirizzo «Amministrazione, finanza e marketing», riguardanti: 1) «Relazioni internazionali per il marketing», allo scopo di raccogliere i risultati delle sperimentazioni - cosiddetto progetto Erica - attuate dagli istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, come richiesto anche dalla Conferenza unificata; 2) «Sistemi informativi aziendali», per raccogliere i risultati delle sperimentazioni - cosiddetto progetto Mercurio - attuate dagli istituti tecnici commerciali ad indirizzo programmatori, considerando in particolare che in relazione a quest'ultima articolazione, vanno ripristinate le compresenze con gli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di informatica;
8) con riferimento agli istituti tecnici di cui all'Allegato C.2, indirizzo trasporti e logistica, si espliciti ulteriormente il profilo relativo al settore aeronautico;
e con le seguenti osservazioni:
a) si rileva l'esigenza di inserire in premessa il riferimento al parere delle Commissioni parlamentari, previsto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69;
b) all'articolo 6, comma 1, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole «dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge» con quelle «e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122»;
c) all'articolo 6, comma 3, si ritiene altresì opportuno chiarire le modalità con le quali le Commissioni possono avvalersi di esperti per la configurazione delle prove di esame;
d) all'articolo 8, comma 3, lettera a), valuti il Governo l'opportunità di chiarire ulteriormente il riferimento all'intervento sulle classi di concorso;
e) al fine di definire una data e termini certi per le abrogazioni conseguenti all'entrata in vigore del provvedimento in esame, si valuti l'opportunità di riformulare l'articolo 10, comma 1, come segue: «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono soppressi: a) al primo periodo, le parole: «gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico»; b) l'ultimo periodo.», non sembrando, infatti, necessaria la soppressione delle parole «gli istituti tecnici» all'articolo 191, comma 2;
f) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
g) appare opportuno richiamare l'applicazione dell'Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già prevista dallo schema di regolamento n. 132 concernente la revisione dell'assetto dei licei;
h) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare dettagliatamente il quadro orario conseguente all'applicazione della disciplina di cui all'articolo 8, rispetto all'ordinamento previgente limitando, di norma, a non più di due ore la riduzione dell'orario settimanale delle lezioni;
i) si valuti l'opportunità di consentire l'utilizzo della quota dell'autonomia nei limiti dell'organico assegnato a livello regionale e altresì di definire il concetto di flessibilità in modo distinto da quello dell'autonomia, per esplicitare meglio gli strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche, anche ai fini di corrispondere alle esigenze degli studenti e del territorio;
l) considerato, inoltre, che l'articolo 64, comma 4, del già citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede anche, nell'ambito della complessiva revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, e che l'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) stabilisce che con regolamento del Ministro della pubblica istruzione sia definita una nuova disciplina dei requisiti e delle modalità di formazione degli insegnanti, e che tali argomenti si correlano con la revisione dell'assetto dell'istruzione secondaria superiore, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una fase transitoria che comporti la confluenza degli insegnamenti previsti nei nuovi indirizzi di studio, opportunamente raggruppati funzionalmente, nelle vigenti classi di concorso, anche allo scopo di assicurare la perfetta corrispondenza alle nuove classi di concorso dei nuovi percorsi formativi magistrali, per garantire la regolare formazione degli organici, nonché la puntuale attuazione delle operazioni di mobilità e di reclutamento del personale, tenendo altresì in debito conto i principi che informano l'operazione di razionalizzazione delle classi di concorso attuali con lo specifico regolamento previsto dall'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
m) si consideri, ancora, l'opportunità di emanare linee guida, con riferimento a quanto disposto all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per lo sviluppo di poli tecnico professionali per il settore turistico e dell'enogastronomia sin dalla fase di prima attuazione dei nuovi ordinamenti degli istituti tecnici per il turismo e degli istituti professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera;
n) per gli istituti tecnici del settore tecnologico, infine, si valuti l'opportunità di potenziare la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di chimica e fisica del primo biennio, in quanto strettamente collegati alle discipline di indirizzo, anche in considerazione del fatto che senza il potenziamento indicato rischiano di essere gravemente compromessi gli aspetti operativi della didattica in laboratorio con riferimento alle discipline scientifiche a carattere sperimentale; tenuto conto che le ore inizialmente previste dalla Commissione ministeriale hanno subito un taglio del 50 per cento per accogliere le richieste del Ministero dell'economia e delle finanze, suscitando perplessità da parte degli istituti interessati.