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Commissione cultura
camera - parere tecnici - 20 gennaio 2010
ALLEGATO 6
Schema di decreto del
Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme
sul riordino degli istituti tecnici (Atto n. 133).
PARERE APPROVATO
DALLA COMMISSIONE
La Commissione VII (Cultura,
scienza e istruzione),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica
recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti
tecnici (atto n. 133);
considerato che la revisione degli ordinamenti del secondo ciclo,
avviata con la cosiddetta Riforma Moratti - di cui alla legge 28
marzo 2003, n. 53, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
modificata dal Governo Prodi con la legge 2 aprile 2007, n. 40 -, è
stata proposta all'esame del Parlamento dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
tenuto conto delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni
informali di rappresentanti delle associazioni di categoria e di
esperti svolte dalla Commissione Cultura, scienza e istruzione,
nelle sedute del 5, 12, 17 e 24 novembre 2009;
preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata in data 29
ottobre 2009, pervenuto il 12 novembre 2009;
tenuto conto del parere del Consiglio di Stato espresso in data 13
gennaio 2010 e pervenuto il 15 gennaio 2010;
rilevata, in particolare, l'opportunità di prevedere una specifica
disciplina normativa in materia di governo delle istituzioni
scolastiche, tenendo conto a tale proposito del citato parere del
Consiglio di Stato, assicurando comunque la governance
delle scuole sulla base di un'organizzazione per dipartimenti e
comitati;
premesso che va ribadita la centralità formativa della metodologia
dell'alternanza scuola-lavoro e che vanno valorizzate le opportunità
offerte dall'apprendistato fino al terzo livello (dottorati);
premesso che appare condivisibile la scelta di prevedere nel primo
biennio una prevalenza delle ore dedicate ad insegnamenti di
istruzione generale - pari a 660 - rispetto a quelle dedicate ad
insegnamenti obbligatori di indirizzo - pari a 396;
considerato che al fine di raccogliere le proposte degli ordini
professionali interessati e per rendere più chiara la natura della
certificazione finale per gli utenti, appare necessario modificare
la denominazione dei titoli di studio contenuta nello schema di
regolamento in esame;
tenuto conto che la disciplina prevista dalla riforma esplica i suoi
effetti con riduzione di orario per le classi già avviate;
esprime
con le seguenti condizioni:
1) si ritiene necessario fissare l'avvio della riforma a partire dal
primo anno del ciclo scolastico e non dal primo e secondo anno, come
attualmente previsto;
2) si considera altresì necessario rafforzare ulteriormente
l'obbligo di istruzione e l'acquisizione di saperi e competenze di
indirizzo in funzione orientativa, anche per favorire la
reversibilità delle scelte degli studenti;
3) si ritiene necessario all'articolo 6,
comma 4, sostituire le parole «diploma di perito», con le parole
«diploma di istruzione tecnica», allo scopo di evitare confusioni
con l'analogo titolo rilasciato a conclusione degli esami di Stato
per l'accesso agli albi dei periti industriali e agrari;
4) all'articolo 8 occorre chiarire la confluenza dei percorsi
sperimentali in atto nei nuovi ordinamenti, in particolare, ove non
indicata espressamente nell'allegato d), facendo riferimento alla
corrispondenza dei titoli finali prevista dai provvedimenti di
autorizzazione alla sperimentazione adottati dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
5) si considera altresì necessario riesaminare le tabelle di
confluenza di cui all'allegato d), accogliendo il criterio di cui al
precedente punto 5), nonché le osservazioni espresse dai soggetti
interessati nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione
cultura;
6) con riferimento agli istituti tecnici del Settore tecnologico:
a) appare necessario modificare la denominazione
dell'indirizzo «Agraria e agroindustria» in: «Agraria,
agroalimentare ed agroindustria», e aggiungere una ulteriore
articolazione denominata «Viticoltura ed enologia», anche allo scopo
di tenere conto delle indicazioni del Ministero delle politiche
agricole e forestali;
b) si ritiene necessario inoltre modificare l'articolo 8
dello schema in esame, per consentire che l'articolazione di cui
alla lettera a) si sviluppi a livello post-secondario con un
ulteriore percorso di istruzione e formazione tecnica superiore,
della durata di due semestri, con l'utilizzo del personale
attualmente in organico;
c) si considera necessario chiarire le articolazioni
previste per l'indirizzo «Chimica, materiali e biotecnologie»,
eliminando il riferimento alla chimica nelle articolazioni per le
biotecnologie ambientali e sanitarie, anche sulla base di quanto
richiesto dalle parti sociali interessate;
d) appare necessario inoltre prevedere una coerente
confluenza degli istituti tecnici del settore minerario
nell'indirizzo «Costruzioni, ambiente e territorio», richiamando per
questo indirizzo anche il riferimento alle tecnologie del legno e
inserendo un'articolazione denominata: «Geotecnica», tenendo conto
delle richieste rappresentate in questo senso dalle parti sociali e
dagli istituti interessati, visto che la questione assume
particolare rilievo anche per la necessità di assicurare tecnici
preparati sui temi riguardanti il dissesto idrogeologico del
territorio e la sua prevenzione;
7) con riferimento agli istituti tecnici
del Settore economico, si ritiene necessario prevedere due
articolazioni dell'indirizzo «Amministrazione, finanza e marketing»,
riguardanti: 1) «Relazioni internazionali per il marketing»,
allo scopo di raccogliere i risultati delle sperimentazioni -
cosiddetto progetto Erica - attuate dagli istituti tecnici per
periti aziendali e corrispondenti in lingue estere, come richiesto
anche dalla Conferenza unificata; 2) «Sistemi informativi
aziendali», per raccogliere i risultati delle sperimentazioni -
cosiddetto progetto Mercurio - attuate dagli istituti tecnici
commerciali ad indirizzo programmatori, considerando in particolare
che in relazione a quest'ultima articolazione, vanno ripristinate le
compresenze con gli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di
informatica;
8) con riferimento agli istituti tecnici di cui all'Allegato C.2,
indirizzo trasporti e logistica, si espliciti ulteriormente il
profilo relativo al settore aeronautico;
e con le seguenti osservazioni:
a) si rileva l'esigenza di inserire in premessa il
riferimento al parere delle Commissioni parlamentari, previsto dalla
legge 18 giugno 2009, n. 69;
b) all'articolo 6, comma 1, valuti il Governo l'opportunità
di sostituire le parole «dal regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, del medesimo decreto legge» con quelle «e
dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122»;
c) all'articolo 6, comma 3, si ritiene altresì opportuno
chiarire le modalità con le quali le Commissioni possono avvalersi
di esperti per la configurazione delle prove di esame;
d) all'articolo 8, comma 3, lettera a), valuti il Governo
l'opportunità di chiarire ulteriormente il riferimento
all'intervento sulle classi di concorso;
e) al fine di definire una data e termini certi per le
abrogazioni conseguenti all'entrata in vigore del provvedimento in
esame, si valuti l'opportunità di riformulare l'articolo 10, comma
1, come segue: «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, all'articolo 191, comma 3, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono
soppressi: a) al primo periodo, le parole: «gli istituti
tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di
funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni,
nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle
costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico»; b) l'ultimo
periodo.», non sembrando, infatti, necessaria la soppressione delle
parole «gli istituti tecnici» all'articolo 191, comma 2;
f) anche al fine di valorizzare i crediti acquisiti dagli
studenti in contesti lavorativi, appare opportuno prevedere, ove
possibile, un coordinamento tra i percorsi di istruzione secondaria
superiore e quelli in apprendistato, di cui al decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione;
g) appare opportuno richiamare l'applicazione dell'Allegato
A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, già prevista
dallo schema di regolamento n. 132 concernente la revisione
dell'assetto dei licei;
h) valuti il Governo l'opportunità di disciplinare
dettagliatamente il quadro orario conseguente all'applicazione della
disciplina di cui all'articolo 8, rispetto all'ordinamento
previgente limitando, di norma, a non più di due ore la riduzione
dell'orario settimanale delle lezioni;
i) si valuti l'opportunità di consentire l'utilizzo della
quota dell'autonomia nei limiti dell'organico assegnato a livello
regionale e altresì di definire il concetto di flessibilità in modo
distinto da quello dell'autonomia, per esplicitare meglio gli
strumenti a disposizione delle istituzioni scolastiche, anche ai
fini di corrispondere alle esigenze degli studenti e del territorio;
l) considerato, inoltre, che l'articolo 64, comma 4, del
già citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede anche,
nell'ambito della complessiva revisione dell'assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico del sistema scolastico, la
razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, e che
l'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria per il 2008) stabilisce che con regolamento del Ministro
della pubblica istruzione sia definita una nuova disciplina dei
requisiti e delle modalità di formazione degli insegnanti, e che
tali argomenti si correlano con la revisione dell'assetto
dell'istruzione secondaria superiore, valuti il Governo
l'opportunità di prevedere una fase transitoria che comporti la
confluenza degli insegnamenti previsti nei nuovi indirizzi di
studio, opportunamente raggruppati funzionalmente, nelle vigenti
classi di concorso, anche allo scopo di assicurare la perfetta
corrispondenza alle nuove classi di concorso dei nuovi percorsi
formativi magistrali, per garantire la regolare formazione degli
organici, nonché la puntuale attuazione delle operazioni di mobilità
e di reclutamento del personale, tenendo altresì in debito conto i
principi che informano l'operazione di razionalizzazione delle
classi di concorso attuali con lo specifico regolamento previsto
dall'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
m) si consideri, ancora, l'opportunità di emanare linee
guida, con riferimento a quanto disposto all'articolo 13, comma 2,
del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per lo sviluppo di
poli tecnico professionali per il settore turistico e
dell'enogastronomia sin dalla fase di prima attuazione dei nuovi
ordinamenti degli istituti tecnici per il turismo e degli istituti
professionali per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera;
n) per gli istituti tecnici del
settore tecnologico, infine, si valuti l'opportunità di potenziare
la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici nei laboratori di
chimica e fisica del primo biennio, in quanto strettamente collegati
alle discipline di indirizzo, anche in considerazione del fatto che
senza il potenziamento indicato rischiano di essere gravemente
compromessi gli aspetti operativi della didattica in laboratorio con
riferimento alle discipline scientifiche a carattere sperimentale;
tenuto conto che le ore inizialmente previste dalla Commissione
ministeriale hanno subito un taglio del 50 per cento per accogliere
le richieste del Ministero dell'economia e delle finanze, suscitando
perplessità da parte degli istituti interessati.
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