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ItaliaOggi 23 febbraio 2010
E il
ministero studia la via di fuga: nel mirino i 40 anni
Nicola Mondelli
Secondo quanto risulta a
ItaliaOggi, stanno pervenendo dagli uffici scolastici provinciali i
primi dati sul numero del personale della scuola che cesserà dal
servizio a decorrere dal 1.9.2010, per raggiunti limiti di età, per
compiuto quarantennio di servizio o per dimissioni volontarie. Su
Azienda Scuola di martedì 2 febbraio avevamo ipotizzato un numero di
domande di cessazioni dal servizio inferiore a quello delle domanda
presentata nel mese di gennaio 2009, una riduzione che era stata
calcolata, con un notevole grado di approssimazione, intorno al 20%
I primi dati ufficiali, ancorché
provvisori, fanno invece prevedere una percentuale più alta
quantificabile tra il 30 e il 35%. Con punte del 40% come si
registrano a Parma e a Ravenna.
Una eventuale, probabile conferma
dei predetti dati percentuali ridurrebbe a poco più di 20 mila i
docenti che cesserebbero dal servizio dal prossimo settembre. Erano
stati 35 mila quelli cessati dal servizio il 1.9.2009. Gli Ata,
ovvero ausiliari, tecnici e amministrativi, passerebbero dagli 8.920
cessati il 1.9.2009 a poco più di 6 mila. La riduzione delle domanda
di cessazione, stando sempre ai primi dati ufficiali, si equivale
nel numero tra i docenti di tutti gli ordini di scuola. Solo tra i
docenti della scuola secondaria di secondo grado la riduzione è meno
accentuata compensata, tuttavia, da una maggiore richiesta di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno e tempo
parziale, congiuntamente al trattamento pensionistico di anzianità.
Una situazione che minaccia di aggravare gli esuberi. E che il
ministero sta provando a fronteggiare studiando alcune vie
alternative. Ecco quali.
La possibilità di evitare il
prodursi di un ulteriore notevole esubero tra i docenti con
contratto a tempo indeterminato sembra essere legata ad una fiscale
applicazione delle disposizioni contenute nei commi 7 e 11 dell'art.
72 della legge 133/2008 e successive modificazioni e integrazioni,
nella direttiva ministeriale n. 94 del 4 dicembre 2009 e nella nota
ministeriale del 29 gennaio 2010. Una rigidità che potrebbe favorire
la cessazione forzata dal servizio di altri 5 mila docenti (il 50%
insegnanti elementari e della scuola dell'infanzia) che alla data
del 31 agosto 2010 potranno fare valere 40 anni di contribuzione e
di avere già acquisito l'ultimo gradone stipendiale pur avendo meno
di 65 anni di età.
Relativamente alle domande di
trattenimento in servizio per un ulteriore biennio oltre il 65° anno
di età, presentate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
16, comma 1 del decreto legislativo 503/1992, le citate disposizioni
precisano che tali domande potranno essere accolte esclusivamente
nei casi in cui i richiedenti non raggiungano l'anzianità
contributiva di 40 anni, rispettivamente, alla data del 31 agosto
2010 o del 31 agosto 2011 e non appartengano a classi di concorso in
esubero. Nel caso di anzianità contributiva di 39 anni, il
trattenimento in servizio, eventualmente spettante, dovrà essere
concesso solo per un anno.
Per la non applicare questo
istituto la rigidità da parte dell'amministrazione scolastica
potrebbe essere motivata dal non rispetto, da parte dei richiedenti,
dei termini entro i quali andava presentata la istanza di
trattenimento in servizio.
La maggior parte dei docenti che
hanno chiesto di essere trattenuti in servizio per un ulteriore
biennio non hanno, infatti, rispettato il termine previsto
espressamente il comma 7 del citato articolo 72 ( dai 24 ai 12 mesi
precedenti il compimento del 65° anno di età), ma hanno presentato
l'istanza nel periodo compreso tra il 4 dicembre 2009 e il 16
gennaio 2010.
La reiezione della istanza di
trattenimento in servizio dovrà, in ogni caso, essere notificata
agli interessati nel più breve tempo possibile e ciò al fine di
consentire loro la presentazione della documentazione utile per
riscuotere la pensione.
Al personale che matura i 40
anni di contribuzione utile a pensione entro il 31 agosto 2010 e che
fruisce già dell'ultima posizione stipendiale, il dirigente
scolastico dovrà invece notificare, entro il 28 febbraio, il
preavviso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro avente
effetto dal 1.9.2010.
Al personale
che pur maturando i 40 anni di contribuzione non abbia ancora
conseguito l'ultima posizione stipendiale, il preavviso dovrà
ugualmente essere notificato entro il 28 febbraio ma con la
precisazione che la risoluzione del rapporto di lavoro diverrà
esecutiva dal 1° settembre dell'anno in cui si consegue l'ultima
posizione stipendiale, e comunque non oltre il 1° settembre 2012.
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