|
marzo 2003
- GILDA DEGLI INSEGNANTI -
www.gildains.it
Articolo
Istruzione tecnica e professionale: quale destino
dopo le riforme?
Le riforme degli ultimi tempi (la legge 3
Costituzionale e la Legge 1306 sugli ordinamenti scolastici) hanno suscitato
molti dubbi e interrogativi (e anche notevoli preoccupazioni) soprattutto in
merito ad una tipologia di Istruzione: quella tecnico-professionale che vanta in
Italia un passato glorioso. Abbiamo chiesto all’onorevole Valentina Aprea,
sottosegretario all’Istruzione, precisazioni e delucidazioni in merito.
Queste le risposte che l’onorevole, con cortesia e disponibilità, ha fornito
alla Gilda, attraverso il suo giornale “Professione docente”.
1) Onorevole Aprea, la Riforma del Titolo V della Costituzione prima e la
Riforma degli ordinamenti scolastici poi incidono soprattutto sull’ istruzione
tecnica e professionale.
La legge 3 Costituzionale ha attribuito alle Regioni la potestà legislativa
esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale.
Che cosa questo significhi e che cosa questo determinerà nel “destino” degli
istituti tecnici e professionali ancora non è dato sapere.
Eppure, questa incertezza incide fortemente sul ragionamento e sul dibattito
relativo alla Riforma degli ordinamenti.
A Fiuggi, la commissione relativa al liceo tecnologico si è interrogata più sul
futuro di questi istituti (regionali e/o statali?) che sul merito delle
caratteristiche dei nuovi licei tecnologici.
Che cosa può dirci, in merito a questa preoccupazione?
R. Questa domanda richiede una breve precisazione delle caratteristiche
del secondo ciclo previsto dalla legge di riforma. In un quadro di sistema
unitario, il secondo ciclo sarà articolato in due sistemi, uno liceale ed uno di
istruzione e formazione professionale. L’elemento di maggior distinzione tra i
due sistemi consiste nelle caratteristiche del titolo di studio che si consegue:
il diploma di maturità liceale, infatti, non ha alcun valore
professionalizzante, nel senso che non consente l’accesso diretto al mondo del
lavoro, bensì richiede di proseguire gli studi, nell’università o
nell’istruzione e formazione superiore. Le qualifiche ed i titoli dei percorsi
dell’istruzione e formazione professionale, invece, sono direttamente spendibili
per l’accesso nel mercato del lavoro, oltre che compatibili con la prosecuzione
degli studi. Proprio per questo motivo, la riforma prevede percorsi di diversa
durata, per corrispondere anche alle esigenze del mondo del lavoro; si parte da
un minimo di tre anni, che possono diventare 4, 5 ed anche 6, fino a integrarsi
con l’istruzione e la formazione superiore, per profili lavorativi
particolarmente elevati. Se l’istruzione tecnica vuole offrire ai giovani
qualifiche immediatamente spendibili nel mondo del lavoro sfrutterà
l’opportunità del secondo canale. Si rivolgerà altresì al liceo tecnologico, per
percorsi di 5 anni non direttamente professionalizzanti, bensì propedeutici a
percorsi superiori di formazione tecnica per le figure di quadri e di dirigenti,
dunque di alte professionalità.
2) Può anticiparci come e in quali tempi il Ministero intende procedere alla
definizione della tipologia dell’ istruzione tecnica e professionale?
R. Per quanto riguarda il sistema dei licei, sono state istituite le otto
commissioni per gli otto licei che lei ha menzionato. Stanno lavorando
intensamente, in collaborazione con i tecnici dell’amministrazione. Circa
l’istruzione e formazione professionale, è intenzione del Ministro aprire quanto
prima un tavolo tecnico con la Conferenza Unificata Stato–Regioni per definire i
livelli essenziali dei percorsi dell’istruzione e formazione professionale,
nonché concordare un metodo di lavoro comune ed un calendario attuativo.
3) Che cosa è ipotizzabile che succeda all’istruzione professionale affidata
alle Regioni: il passaggio anche del personale docente? O solo delle scuole?
R. Credo che il dibattito sulla Riforma del Titolo V della Costituzione
si sia molto incentrato sulla ripartizione tra i vari soggetti istituzionali
della competenza legislativa (l’art. 117), trascurando un’altra modifica, non
meno dirompente; quella dell’art. 118. Questo articolo così come modificato,
infatti, prevede che le competenze amministrative e gestionali siano attribuite
in prima istanza ai Comuni. Per quanto riguarda il personale docente, ivi
compreso quello che opera nell’istruzione e formazione professionale, i principi
costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza impongono di
attribuirne gli aspetti gestionali ad un livello certamente superiore a quello
comunale. E’ inoltre chiaro che lo Stato mantiene il diritto di indicare – tra i
livelli essenziali di prestazione – alcuni requisiti imprescindibili per lo
stato giuridico di tutti gli insegnanti del sistema educativo nazionale. Ho
voluto richiamare il quadro istituzionale introdotto dalle modifiche al Titolo V
della Costituzione non certo per suscitare inutili allarmismi, ma perché sia
chiaro a tutti che la direzione è già tracciata. Occorre pertanto non perdere
tempo a discutere di questa, bensì impegnare le risorse di tutti nella
definizione di un percorso di attuazione che non porti caos, non leda i diritti
acquisiti di nessuno, consenta a tutti gli studenti di avere validi insegnanti,
qualunque percorso formativo del sistema educativo nazionale vogliano scegliere.
E credo che in questa profonda evoluzione del sistema le Organizzazioni
Sindacali di categoria possano svolgere un ruolo fondamentale.
4) Il problema più dolente appare oggi quello degli insegnanti
tecnico-pratici. C’ è, sulla loro futura collocazione, un silenzio ingiusto che
provoca un’incertezza tormentosa. Nei licei tecnologici non ci sarà più bisogno
del loro apporto professionale. Può chiarirci qualcosa nel merito? C’ è un
messaggio particolare che può inviare a questi docenti ?
R. Per tutte le figure non previste dai nuovi piani di studio saranno
predisposte norme transitorie di tutela e garanzia, fino a esaurimento degli
organici.
a cura di Renza Bertuzzi
|